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Il decreto attuativo delle ronde di sorveglianza


IL MINISTRO DELL'INTERNO 

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;  Visto  l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento deglienti  locali,  di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,come  modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;  Visto  il  decreto  del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, diattuazione  dell'art.  6 del citato decreto-legge n. 92 del 2008, con il  quale  e'  stato  definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezzaurbana  e  sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione econtrasto rimessi a tal fine ai sindaci;  Visto  l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nellaGazzetta  Ufficiale  n. 128 del 24 luglio 2009, recante «Disposizioniin materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a44,  che  prevedono  il  possibile coinvolgimento di associazioni tracittadini  per  la  segnalazione agli organi competenti di eventi chepossono  arrecare  danno  alla  sicurezza urbana ovvero situazioni didisagio sociale;  Rilevato  che il predetto art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94,al  comma  43,  rimette  ad  un decreto del Ministro dell'interno, daadottarsi  entro sessanta  giorni dall'entrata in vigore della legge,la determinazione degli ambiti operativi delle disposizioni di cui aicommi  da  40  a  44 dello stesso articolo, nonche' dei requisiti perl'iscrizione     nell'apposito    elenco    istituito    presso    laPrefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo  e la disciplina dellemodalita' di tenuta dell'elenco medesimo;  Sentita  la  Conferenza  Stato-citta' e autonomie locali, di cui aldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;                              

Decreta:

Art. 1. Requisiti per l'iscrizione e tenuta dell'elenco delle associazioni di osservatori volontari 

1.  In  ciascuna  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo e'istituito l'elenco provinciale delle associazioni di cittadini di cuiall'art.  3,  comma  41  della  legge  15  luglio 2009, n. 94, per lasegnalazione  alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia delloStato,  di  eventi  che  possono arrecare danno alla sicurezza urbanaovvero situazioni di disagio sociale.  2.  Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma,le associazioni ivi richiamate, oltre a quanto previsto dai commi 40,41  e  42  dell'art.  3  della  legge  15 luglio 2009, n. 94, e dallavigente  normativa  sul diritto di associazione, devono avere tra gliscopi  sociali,  risultanti  dall'atto costitutivo e/o dallo statuto,quello  di  prestare  attivita'  di  volontariato  con  finalita'  disolidarieta'   sociale   nell'ambito  della  sicurezza  urbana,  comeindividuata  dal decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008,richiamato  in  premessa,  ovvero  del  disagio  sociale,  o comunquericonducibili alle stesse. Inoltre, ai fini della predetta iscrizionele stesse associazioni devono:   a)  svolgere  la  propria  attivita' gratuitamente e senza fini dilucro, anche indiretto;   b)  non essere espressione di partiti o movimenti politici, ne' diorganizzazioni  sindacali  ne' essere ad alcun titolo riconducibili aquesti;   c) non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;   d)  non  essere  riconducibili  a movimenti, associazioni o gruppiorganizzati,  di  cui  al  decreto-legge  26  aprile  1993,  n.  122,convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;   e)  non  essere  comunque  destinatarie  anche  indirettamente, dirisorse  economiche, ovvero di altri finanziamenti a qualsiasi titoloprovenienti da soggetti di cui alle lettere b), c) e d);   f)  individuare  gli  associati  destinati a svolgere attivita' disegnalazione  di  cui  al  comma  1,  quali osservatori volontari, edattestare  che  gli  stessi  siano in possesso dei requisiti previstidall'art. 5.  3.    La   domanda   di   iscrizione,   sottoscritta   dal   legalerappresentante,  corredata  da  copia  autentica  dello  statuto  e/odell'atto costitutivo, della completa indicazione degli associati, dicoloro  che  fanno  parte degli organi rappresentativi, nonche' delladocumentazione  comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.5  e di quella integrativa eventualmente richiesta, e' indirizzata alPrefetto  della  provincia  dove l'associazione intende operare ed hauna sede.  4.  L'iscrizione  e'  effettuata  dal Prefetto, sentito il Comitatoprovinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, previa verifica deirequisiti  di  cui  al  comma  2  nonche' del possesso da parte degliassociati  e  degli  appartenenti  agli  organi  rappresentativi  deirequisiti  di  cui all'art. 5, comma 1, ad eccezione di quelli di cuialla  lettera  b).  Resta  fermo  quanto previsto per gli osservatorivolontari.                              

Art. 2. Compiti e modalita' di svolgimento delle attivita' delle associazioni di osservatori volontari 

1.  Le associazioni di cui all'art. 1, comma 1, attraverso i propriassociati   individuati   per   lo  svolgimento  delle  attivita'  disegnalazione  di  cui  al  medesimo  comma,  di seguito indicati come«osservatori  volontari»,  svolgono attivita' di mera osservazione inspecifiche  aree  del  territorio  comunale. I predetti volontari, inpresenza  dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, ultimo periodo,segnalano  alla  polizia  locale  e alle Forze di polizia dello Statoeventi  che  possono  arrecare  danno  alla  sicurezza urbana, ovverosituazioni di disagio sociale.  2. L'attivita' di osservazione puo' essere svolta esclusivamente innuclei  composti  da un numero di persone non superiore a tre, di cuialmeno  una  di  eta'  pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio dimezzi motorizzati e di animali. Durante lo svolgimento della predettaattivita'  gli  osservatori volontari devono essere in possesso di unvalido  documento  di  riconoscimento  e,  anche se titolari di portod'armi,  non  devono  portare al seguito armi o altri oggetti atti adoffendere.  3.   Gli   osservatori  volontari,  durante  lo  svolgimento  delleattivita'  previste  al  comma  1,  indossano  una  casacca,  con  lecaratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di coloregiallo  fluorescente,  contenente la scritta «osservatori volontari»,il   logo   dell'associazione,  il  nome  del  comune  ed  un  numeroprogressivo  associato al nominativo dell'operatore. E' fatto divietodi  utilizzare  uniformi,  emblemi, simboli, altri segni distintivi odenominazioni   riconducibili,  anche  indirettamente,  ai  corpi  dipolizia,   anche  locali,  alle  forze  armate,  ai  corpi  forestaliregionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi delloStato,  ovvero  che  contengano  riferimenti  a  partiti  o movimentipolitici e sindacali, nonche' sponsorizzazioni private.  4. L'attivita' di segnalazione e' effettuata dai soggetti di cui alcomma  1  utilizzando  esclusivamente apparecchi di telefonia mobile,ovvero,   se   in   possesso   dell'apposita  abilitazione,  apparatiradio-ricetrasmittenti  omologati, i cui elementi identificativi o diriferimento  devono essere comunicati al responsabile del servizio dipolizia municipale territorialmente competente.  5.   Le   modalita'   operative  per  l'impiego  degli  osservatorivolontari,  contenute  nel presente decreto, devono essere coordinatecon i servizi della polizia municipale del comune interessato in modoche sia garantita un'idonea ricezione delle segnalazioni.                              

Art. 3. Ordinanze dei sindaci 

1. Il sindaco che intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 40della   legge   15  luglio  2009,  n.  94,  della  collaborazione  diassociazioni  di cui all'art. 1 emana apposita ordinanza con la qualeformalizza  la  propria  volonta'  di  ricorrere alle associazioni diosservatori  volontari,  identificando gli ambiti per i quali intendautilizzarle, con le modalita' di cui all'art. 2.                                  

Art. 4. Convenzioni 

1.  Per  le  finalita'  di cui all'art. 3, comma 40, della legge 15luglio   2009,   n.  94,  i  sindaci  stipulano  convenzioni  con  leassociazioni  iscritte  nell'elenco  volte  ad  individuare  l'ambitoterritoriale  e  temporale  in  cui  l'associazione  e'  destinata  asvolgere  l'attivita'  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  del presentedecreto,  nonche'  a  disciplinare  il piano d'impiego, la formazionedegli  associati  con  compiti  di osservatore volontario ed adeguateforme  di  controllo  per la verifica del rispetto delle disposizionicontenute  nelle  convenzioni e di quelle di cui al presente decreto.Il  piano  d'impiego deve contenere anche i presupposti oggettivi pereffettuare  le  segnalazioni  alla  polizia  locale  e  alle Forze dipolizia dello Stato.  2.  Il contenuto delle convenzioni viene concordato con il Prefettocompetente  per  territorio,  sentito  il  Comitato  provinciale  perl'ordine e la sicurezza pubblica.                              

Art. 5.  Requisiti degli osservatori volontari e condizioni per l'impiego 

1. Gli osservatori volontari devono essere in possesso dei seguentirequisiti attestati secondo la vigente normativa:   a) eta' non inferiore a 18 anni;   b)  buona  salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenzadi  uso  di stupefacenti, capacita' di espressione visiva, di udito edi  olfatto  ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi,attestate   da   certificazione   medica  delle  autorita'  sanitariepubbliche;   c)  non  essere  stati denunciati o condannati, anche con sentenzanon definitiva, per delitti non colposi;   d)  non  essere sottoposti ne' essere stati sottoposti a misure diprevenzione,  ovvero  destinatari  di provvedimenti di cui all'art. 6della legge 13 dicembre 1989, n. 401;   e)  non  essere  aderenti  o  essere  stati  aderenti a movimenti,associazioni  o  gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.  2.  Gli  osservatori  volontari devono essere in possesso di idoneacopertura assicurativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 11agosto 1991, n. 266.  3.  In  caso  di perdita da parte di un «osservatore volontario» diuno  o  piu' requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualoralo  stesso  ponga  in  essere  comportamenti  in contrasto con quantoprevisto  dall'art.  3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 edal  presente  decreto,  il Prefetto dispone con effetto immediato ildivieto  di  impiego  nelle attivita' previste dall'art. 2 ed assegnaall'associazione il termine di un mese per la cessazione dal rapportoassociativo  dell'interessato.  Analogo  effetto  si  produce qualoral'osservatore volontario effettui il servizio in stato di ebbrezza.  4. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, gliosservatori  volontari iscritti nell'elenco provinciale, debbono aversuperato il corso di formazione di cui al successivo art. 8.                               

Art. 6. Revoca dell'iscrizione 

1. L'iscrizione dell'associazione e' revocata dal Prefetto quando:   a)  venga meno anche uno dei requisiti previsti dall'art. 1, commi2 e 4;   b)  l'associazione violi il divieto disposto dal Prefetto ai sensidell'art. 5, comma 3;   c)  l'associazione non ottemperi nel termine previsto dall'art. 5,comma 3, a far cessare l'interessato dal rapporto associativo;   d)  il Prefetto abbia adottato nel corso di un anno, nei confrontidella  medesima  associazione, piu' di un provvedimento di divieto diimpiego  in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, letterec), d), ed e);   e) l'associazione violi il divieto di cui all'art. 7, comma 1;   f)  l'associazione  ponga in essere comportamenti in contrasto conquanto  previsto  dall'art.  3,  commi 40 e 42, della legge 15 luglio2009, n. 94, e dal presente decreto.  2.  Il  Prefetto  comunica  al  sindaco  la  revoca dell'iscrizionedell'associazione nell'elenco provinciale.                                                            

Art. 7. Revisione annuale dell'elenco e ammissione di nuovi associati 

1.  Il  Prefetto,  competente  per territorio, provvede annualmentealla  revisione  dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificareil  permanere  dei  requisiti delle associazioni e degli appartenentialle  stesse.  A tal fine il legale rappresentante dell'associazione,almeno un mese prima della revisione annuale, deposita, in Prefettura-  Ufficio  territoriale  del  Governo, la documentazione comprovantel'attualita'  dei requisiti. Il mancato deposito della documentazionesuddetta  nel  termine  sopra  indicato  comporta  automaticamente lasospensione  degli  effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale eil divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.  2.  L'esito  della  revisione  di  cui  al comma 1 e' comunicata alsindaco  ed  ai responsabili delle Forze di polizia dello Stato dellaprovincia.  3.  L'ammissione  di  nuovi  associati  deve essere tempestivamentesegnalata  alla  Prefettura - Ufficio territoriale del Governo per laverifica   dei  requisiti  di  cui  al presente  decreto.  Fino  allacomunicazione  dell'esito  degli  accertamenti,  gli  interessati nonpossono svolgere le attivita' di cui all'art. 2.                              

Art. 8. Formazione  1. 

Le  regioni  e  gli enti locali interessati possono organizzarecorsi  di  formazione  e aggiornamento per gli osservatori volontari,appartenenti  alle  associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art.1, concernenti l'attivita' di segnalazione.  2. Per le associazioni di cui al successivo art. 9 i corsi dovrannoessere  svolti  in  tempo  utile  per  proseguire  nell'impiego degliosservatori.  3.  Al  termine  del  corso  di formazione il legale rappresentantedell'associazione  trasmette  al  Prefetto l'attestato di superamentodel  corso  di  cui  al  comma  1,  necessario  per  l'impiego  degliosservatori volontari nelle attivita' di segnalazione.                              

Art. 9. Norme transitorie  1. 

Le  associazioni  gia'  costituite,  che alla data del presentedecreto   svolgono   attivita'   di  volontariato  con  finalita'  disolidarieta'   sociale   comunque  riconducibili  a  quanto  previstodall'art.  3,  comma  40  della  legge  15  luglio 2009, n. 94, e dalpresente  decreto,  possono  essere  iscritte nell'elenco provincialedelle   associazioni   di  osservatori  volontari,  con  le  medesimemodalita'  di  cui  all'art.  1,  comma 3 del presente decreto, fermorestando il possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso art.1.  Dette  associazioni  possono  continuare  a  espletare la propriaattivita'   anche   nell'ambito   e  nei  limiti  dell'art.  2  primadell'iscrizione  e  comunque  per un periodo non superiore a sei mesidalla data del presente decreto.  2.  Per lo stesso periodo di 6 mesi, i comuni possono continuare adavvalersi  dei  rapporti  in  atto,  per  lo svolgimento, da parte dicittadini,  di  attivita' comunque riconducibili all'art. 3, comma 40della legge 15 luglio 2009, n. 94.  

Roma, 8 agosto 2009                                                 Il Ministro : Maroni


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