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Il decreto attuativo delle ronde di sorveglianza
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento deglienti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, diattuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 92 del 2008, con il quale e' stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezzaurbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione econtrasto rimessi a tal fine ai sindaci; Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale n. 128 del 24 luglio 2009, recante «Disposizioniin materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tracittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi chepossono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni didisagio sociale; Rilevato che il predetto art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94,al comma 43, rimette ad un decreto del Ministro dell'interno, daadottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge,la determinazione degli ambiti operativi delle disposizioni di cui aicommi da 40 a 44 dello stesso articolo, nonche' dei requisiti perl'iscrizione nell'apposito elenco istituito presso laPrefettura-Ufficio territoriale del Governo e la disciplina dellemodalita' di tenuta dell'elenco medesimo; Sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, di cui aldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1. Requisiti per l'iscrizione e tenuta dell'elenco delle associazioni di osservatori volontari
1. In ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e'istituito l'elenco provinciale delle associazioni di cittadini di cuiall'art. 3, comma 41 della legge 15 luglio 2009, n. 94, per lasegnalazione alle polizie locali, ovvero alle Forze di polizia delloStato, di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbanaovvero situazioni di disagio sociale. 2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al precedente comma,le associazioni ivi richiamate, oltre a quanto previsto dai commi 40,41 e 42 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dallavigente normativa sul diritto di associazione, devono avere tra gliscopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo e/o dallo statuto,quello di prestare attivita' di volontariato con finalita' disolidarieta' sociale nell'ambito della sicurezza urbana, comeindividuata dal decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008,richiamato in premessa, ovvero del disagio sociale, o comunquericonducibili alle stesse. Inoltre, ai fini della predetta iscrizionele stesse associazioni devono: a) svolgere la propria attivita' gratuitamente e senza fini dilucro, anche indiretto; b) non essere espressione di partiti o movimenti politici, ne' diorganizzazioni sindacali ne' essere ad alcun titolo riconducibili aquesti; c) non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate; d) non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppiorganizzati, di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122,convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205; e) non essere comunque destinatarie anche indirettamente, dirisorse economiche, ovvero di altri finanziamenti a qualsiasi titoloprovenienti da soggetti di cui alle lettere b), c) e d); f) individuare gli associati destinati a svolgere attivita' disegnalazione di cui al comma 1, quali osservatori volontari, edattestare che gli stessi siano in possesso dei requisiti previstidall'art. 5. 3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legalerappresentante, corredata da copia autentica dello statuto e/odell'atto costitutivo, della completa indicazione degli associati, dicoloro che fanno parte degli organi rappresentativi, nonche' delladocumentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art.5 e di quella integrativa eventualmente richiesta, e' indirizzata alPrefetto della provincia dove l'associazione intende operare ed hauna sede. 4. L'iscrizione e' effettuata dal Prefetto, sentito il Comitatoprovinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, previa verifica deirequisiti di cui al comma 2 nonche' del possesso da parte degliassociati e degli appartenenti agli organi rappresentativi deirequisiti di cui all'art. 5, comma 1, ad eccezione di quelli di cuialla lettera b). Resta fermo quanto previsto per gli osservatorivolontari.
Art. 2. Compiti e modalita' di svolgimento delle attivita' delle associazioni di osservatori volontari
1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 1, attraverso i propriassociati individuati per lo svolgimento delle attivita' disegnalazione di cui al medesimo comma, di seguito indicati come«osservatori volontari», svolgono attivita' di mera osservazione inspecifiche aree del territorio comunale. I predetti volontari, inpresenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, ultimo periodo,segnalano alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Statoeventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovverosituazioni di disagio sociale. 2. L'attivita' di osservazione puo' essere svolta esclusivamente innuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cuialmeno una di eta' pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio dimezzi motorizzati e di animali. Durante lo svolgimento della predettaattivita' gli osservatori volontari devono essere in possesso di unvalido documento di riconoscimento e, anche se titolari di portod'armi, non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti adoffendere. 3. Gli osservatori volontari, durante lo svolgimento delleattivita' previste al comma 1, indossano una casacca, con lecaratteristiche di cui all'allegato A del presente decreto, di coloregiallo fluorescente, contenente la scritta «osservatori volontari»,il logo dell'associazione, il nome del comune ed un numeroprogressivo associato al nominativo dell'operatore. E' fatto divietodi utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi odenominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi dipolizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestaliregionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi delloStato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimentipolitici e sindacali, nonche' sponsorizzazioni private. 4. L'attivita' di segnalazione e' effettuata dai soggetti di cui alcomma 1 utilizzando esclusivamente apparecchi di telefonia mobile,ovvero, se in possesso dell'apposita abilitazione, apparatiradio-ricetrasmittenti omologati, i cui elementi identificativi o diriferimento devono essere comunicati al responsabile del servizio dipolizia municipale territorialmente competente. 5. Le modalita' operative per l'impiego degli osservatorivolontari, contenute nel presente decreto, devono essere coordinatecon i servizi della polizia municipale del comune interessato in modoche sia garantita un'idonea ricezione delle segnalazioni.
Art. 3. Ordinanze dei sindaci
1. Il sindaco che intenda avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 40della legge 15 luglio 2009, n. 94, della collaborazione diassociazioni di cui all'art. 1 emana apposita ordinanza con la qualeformalizza la propria volonta' di ricorrere alle associazioni diosservatori volontari, identificando gli ambiti per i quali intendautilizzarle, con le modalita' di cui all'art. 2.
Art. 4. Convenzioni
1. Per le finalita' di cui all'art. 3, comma 40, della legge 15luglio 2009, n. 94, i sindaci stipulano convenzioni con leassociazioni iscritte nell'elenco volte ad individuare l'ambitoterritoriale e temporale in cui l'associazione e' destinata asvolgere l'attivita' di cui all'art. 2, comma 1, del presentedecreto, nonche' a disciplinare il piano d'impiego, la formazionedegli associati con compiti di osservatore volontario ed adeguateforme di controllo per la verifica del rispetto delle disposizionicontenute nelle convenzioni e di quelle di cui al presente decreto.Il piano d'impiego deve contenere anche i presupposti oggettivi pereffettuare le segnalazioni alla polizia locale e alle Forze dipolizia dello Stato. 2. Il contenuto delle convenzioni viene concordato con il Prefettocompetente per territorio, sentito il Comitato provinciale perl'ordine e la sicurezza pubblica.
Art. 5. Requisiti degli osservatori volontari e condizioni per l'impiego
1. Gli osservatori volontari devono essere in possesso dei seguentirequisiti attestati secondo la vigente normativa: a) eta' non inferiore a 18 anni; b) buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenzadi uso di stupefacenti, capacita' di espressione visiva, di udito edi olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi,attestate da certificazione medica delle autorita' sanitariepubbliche; c) non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenzanon definitiva, per delitti non colposi; d) non essere sottoposti ne' essere stati sottoposti a misure diprevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6della legge 13 dicembre 1989, n. 401; e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti,associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. 2. Gli osservatori volontari devono essere in possesso di idoneacopertura assicurativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 11agosto 1991, n. 266. 3. In caso di perdita da parte di un «osservatore volontario» diuno o piu' requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualoralo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quantoprevisto dall'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 edal presente decreto, il Prefetto dispone con effetto immediato ildivieto di impiego nelle attivita' previste dall'art. 2 ed assegnaall'associazione il termine di un mese per la cessazione dal rapportoassociativo dell'interessato. Analogo effetto si produce qualoral'osservatore volontario effettui il servizio in stato di ebbrezza. 4. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, gliosservatori volontari iscritti nell'elenco provinciale, debbono aversuperato il corso di formazione di cui al successivo art. 8.
Art. 6. Revoca dell'iscrizione
1. L'iscrizione dell'associazione e' revocata dal Prefetto quando: a) venga meno anche uno dei requisiti previsti dall'art. 1, commi2 e 4; b) l'associazione violi il divieto disposto dal Prefetto ai sensidell'art. 5, comma 3; c) l'associazione non ottemperi nel termine previsto dall'art. 5,comma 3, a far cessare l'interessato dal rapporto associativo; d) il Prefetto abbia adottato nel corso di un anno, nei confrontidella medesima associazione, piu' di un provvedimento di divieto diimpiego in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, letterec), d), ed e); e) l'associazione violi il divieto di cui all'art. 7, comma 1; f) l'associazione ponga in essere comportamenti in contrasto conquanto previsto dall'art. 3, commi 40 e 42, della legge 15 luglio2009, n. 94, e dal presente decreto. 2. Il Prefetto comunica al sindaco la revoca dell'iscrizionedell'associazione nell'elenco provinciale.
Art. 7. Revisione annuale dell'elenco e ammissione di nuovi associati
1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede annualmentealla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificareil permanere dei requisiti delle associazioni e degli appartenentialle stesse. A tal fine il legale rappresentante dell'associazione,almeno un mese prima della revisione annuale, deposita, in Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, la documentazione comprovantel'attualita' dei requisiti. Il mancato deposito della documentazionesuddetta nel termine sopra indicato comporta automaticamente lasospensione degli effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale eil divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto. 2. L'esito della revisione di cui al comma 1 e' comunicata alsindaco ed ai responsabili delle Forze di polizia dello Stato dellaprovincia. 3. L'ammissione di nuovi associati deve essere tempestivamentesegnalata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo per laverifica dei requisiti di cui al presente decreto. Fino allacomunicazione dell'esito degli accertamenti, gli interessati nonpossono svolgere le attivita' di cui all'art. 2.
Art. 8. Formazione 1.
Le regioni e gli enti locali interessati possono organizzarecorsi di formazione e aggiornamento per gli osservatori volontari,appartenenti alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art.1, concernenti l'attivita' di segnalazione. 2. Per le associazioni di cui al successivo art. 9 i corsi dovrannoessere svolti in tempo utile per proseguire nell'impiego degliosservatori. 3. Al termine del corso di formazione il legale rappresentantedell'associazione trasmette al Prefetto l'attestato di superamentodel corso di cui al comma 1, necessario per l'impiego degliosservatori volontari nelle attivita' di segnalazione.
Art. 9. Norme transitorie 1.
Le associazioni gia' costituite, che alla data del presentedecreto svolgono attivita' di volontariato con finalita' disolidarieta' sociale comunque riconducibili a quanto previstodall'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dalpresente decreto, possono essere iscritte nell'elenco provincialedelle associazioni di osservatori volontari, con le medesimemodalita' di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, fermorestando il possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso art.1. Dette associazioni possono continuare a espletare la propriaattivita' anche nell'ambito e nei limiti dell'art. 2 primadell'iscrizione e comunque per un periodo non superiore a sei mesidalla data del presente decreto. 2. Per lo stesso periodo di 6 mesi, i comuni possono continuare adavvalersi dei rapporti in atto, per lo svolgimento, da parte dicittadini, di attivita' comunque riconducibili all'art. 3, comma 40della legge 15 luglio 2009, n. 94.
Roma, 8 agosto 2009 Il Ministro : Maroni